Circolare n° 4 – Vaccinazioni: Comunicazione alle famiglie
Vaccinazioni: “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”.
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Circolare n. __4__ del 05 settembre 2017
Oggetto: Indicazioni operative per l’attuazione del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito in Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”
Il decreto legge in oggetto estende il numero di vaccinazioni obbligatorie nell’infanzia e nell’adolescenza da quattro a dieci. Le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati sono le seguenti:
- anti-poliomielitica
- anti-difterica
- anti-tetanica
- anti-epatite B
- anti-pertosse
- anti-Haemophilus influenzae tipo b
- anti-morbillo
- anti-rosolia
- anti-parotite
- anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017).
Dalla scuola primaria (scuola elementare) in poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola, ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative.
Cosa devono fare le famiglie per l’a.s. 2017-2018
- entro il 31 ottobre 2017:
- per l’avvenuta vaccinazione può essere presentata la relativa documentazione (ad esempio: copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL, attestazione delle vaccinazioni effettuate oppure certificato vaccinale rilasciati dall’ASL competente; nel caso di consegna della copia del libretto vaccinale i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l’assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge); in alternativa, può essere presentata una dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l’allegato 1 alla M. 1622 del 16/08/2017 e allegato alla presente circolare;
- per l’omissione e il differimento delle vaccinazioni (in caso di comprovati motivi di salute, quali malattia acuta, grave o moderata, con o senza febbre …) deve essere presentata l’attestazione redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del S.S.N. ovvero la documentazione costituita dagli esiti dell’analisi sierologica;
- per l’immunizzazione a seguito di malattia naturale deve essere presentata la relativa attestazione rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero documentazione dell’analisi sierologica;
- coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione devono presentare copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell’anno scolastico. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva allegata alla presente circolare.
- entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata la dichiarazione sostitutiva, deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.
Tutta la documentazione deve essere presentata direttamente alla segreteria scolastica negli orari di apertura dello sportello.
Cosa accade se la famiglia non presenta la documentazione
Nel caso in cui il genitore o tutore non presenti a scuola, nei termini previsti, la documentazione richiesta i bambini da 6 a 16 anni possono accedere a scuola ma il dirigente scolastico è tenuto a segnalare la violazione alla ASL entro dieci giorni; l’ASL contatterà i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se i genitori/tutori/affidatari non si presenteranno all’appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvederanno a far somministrare il vaccino al bambino, l’ASL contesterà formalmente l’inadempimento dell’obbligo.
Sanzioni previste per le famiglie
La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell’ASL comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.
Tuttavia, non incorrono in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell’atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL.
Modulistica
Di seguito l’apposito modello di dichiarazione sostitutiva che può essere utilizzato dalle famiglie per attestare la situazione vaccinale dei bambini e ragazzi.
Il Dirigente scolastico Sabrina Scola








